Sez. L, Sentenza n. 5605 del 25/06/1987 (Rv. 454079 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MALATTIA DEL LAVORATORE DURANTE UN PERMESSO NON RETRIBUITO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - DIRITTO DEL MEDESIMO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA DALLA DATA DI SCADENZA DEL PERMESSO - SUSSISTENZA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DA OLTRE SESSANTA GIORNI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MALATTIA DEL LAVORATORE DURANTE UN PERMESSO NON RETRIBUITO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - DIRITTO DEL MEDESIMO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA DALLA DATA DI SCADENZA DEL PERMESSO - SUSSISTENZA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DA OLTRE SESSANTA GIORNI - IRRILEVANZA.*
Il lavoratore, il quale - durante il periodo di godimento di un permesso non retribuito ex art. 7 della legge n. 1204 del 1971 (astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino ovvero astensione per la malattia di quest'ultimo fino al compimento di tre anni) - si ammali e quindi, alla data di scadenza del permesso suddetto, non possa riprendere l'attività lavorativa, ha diritto - benché solo a partire da tale data - all'indennità di malattia, senza che possa rilevare che al momento dell'insorgenza dell'infermità stessa il rapporto di lavoro fosse sospeso senza retribuzione da oltre sessanta giorni, trovando l'ulteriore assenza del lavoratore causa nella incidenza della malattia nel rapporto di lavoro ripristinatosi automaticamente dopo la sospensione ex lege. (V 4174/81, mass n 414838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 3, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)