Sez. 1, Sentenza n. 9519 del 08/09/1999 (Rv. 529738 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Coobligato d'imposta - Giudicato favorevole - Estensione ad altro coobbligato - Limiti - Ripetibilità di quanto già versato - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
Il condebitore solidale di imposta può giovarsi, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., del giudicato favorevole formatosi, in ordine all'accertamento dell'imponibile, tra l'Amministrazione finanziaria e altro condebitore, al fine di opporsi alla pretesa di pagamento dell'imposta sulla base di un maggior valore, ma non anche al fine di ottenere la ripetizione di quanto da lui già pagato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)