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Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020 Cc. (dep. 05/01/2021) Rv. 280145 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Giudizio di pericolosità - Sentenza di assoluzione passata in giudicato – Autonoma valutazione del fatto nel procedimento di prevenzione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280145-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)