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Sez. 2, Sentenza n. 19880 del 29/03/2019 Cc. (dep. 09/05/2019) Rv. 276917 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Giudicato assolutorio – Rilevanza - Possibilità di valutazione autonoma dei fatti accertati - Limiti.
Stato
decisa il 2019-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276917-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di processi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/07/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/07/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/07/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)