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Sez. 5, Sentenza n. 4427 del 26/03/2003 (Rv. 561422 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Base imponibile - Nel caso di donazione modale - Onere - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561422-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecaria, catastale ed i.n.v.i.m. su donazione di immobile, secondo gli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, l'imponibile è costituito dal valore dell'immobile in sè, senza restare inciso da eventuali pesi di carattere personale posti a carico del donatario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 635 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)