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Sez. 5, Sentenza n. 3848 del 29/03/2000 (Rv. 535159 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Nel caso di donazione modale - Rilevanza dell'onere - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535159-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'Invim deve aversi riguardo, in caso di donazione modale, alle norme sull'imposta sulle donazioni che si applicherebbero "in astratto" all'immobile, con la conseguenza per cui il valore finale dello stesso non può restare inciso da eventuali pesi di carattere personale posti a carico del donatario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)