Sez. 5, Sentenza n. 3848 del 29/03/2000 (Rv. 535158 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Base imponibile - Nel caso di donazione modale - Rilevanza dell'onere - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE
Poiché le imposte di trascrizione e catastali sono dovute in ordine ad operazioni pubblicitarie che riguardano solo i beni immobili in sè, esse vanno correlate al valore dell'immobile in sè, risultando irrilevante, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una donazione, l'eventuale avvenuta apposizione di un onere di carattere personale a carico del donatario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 635 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)