Sez. 2 - , Sentenza n. 30192 del 10/09/2020 Ud. (dep. 30/10/2020) Rv. 280232 - 01
ARMI - IN GENERE | Trasferimento ad altro luogo di detenzione - Omessa denuncia - Confisca - Obbligatorietà - Ragioni.
ARMI - IN GENERE
La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635, poiché la relativa condotta – consistente nella omessa ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento - si risolve nella illecita detenzione di armi non denunciate e, pertanto, rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen., come richiamato dall'art. 6, legge n. 152 del 1975.
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 58, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)