Sez. U, Sentenza n. 18075 del 07/08/2009 (Rv. 609364 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Trattamento pensionistico aziendale integrativo dei dipendenti di un'impresa pubblica - Funzione previdenziale - Obbligazione di natura retributiva inerente ad un rapporto di lavoro di diritto comune - Sussistenza - Conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità di un trattamento pensionistico a carico dello Stato o altro ente pubblico - Esclusione - Influenza nel trattamento pensionistico ordinario - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il trattamento pensionistico aziendale integrativo dei dipendenti di un'impresa pubblica (avente la forma giuridica prima di azienda municipalizzata, poi di azienda speciale e da ultimo di società per azioni a capitale pubblico), pur assolvendo ad una funzione previdenziale, origina un'obbligazione di natura retributiva ed è strutturalmente inerente ad un rapporto di lavoro di carattere privatistico di diritto comune, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Corte dei conti, non essendo configurabile né un trattamento pensionistico a carico dello Stato o altro ente pubblico, né una possibile influenza delle modalità di calcolo della pensione integrativa sulla pensione ordinaria percepita (nella specie erogata dalla CEPDEL).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2093
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)