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Sez. U, Sentenza n. 15541 del 27/07/2016 (Rv. 640696 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Controversia su pensione consortile - Giurisdizione del giudice ordinario e non della Corte dei conti - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640696-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

La pensione consortile disciplinata dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei consorzi di bonifica, la quale costituisce una forma equivalente di previdenza, non è obbligatoria, nonostante l'efficacia "erga omnes" attribuita, con d.P.R. n. 816 del 1961, al contratto 20 aprile 1951, nè sostitutiva od integrativa, sicché, non essendo configurabile un trattamento pensionistico a carico dello Stato, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, DPR 09/05/1961 num. 816 CORTE COST., Contr. Coll. 20/05/1951

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)