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Sez. U, Ordinanza n. 1124 del 24/01/2003 (Rv. 559983 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI | Dipendente dell'INPS collocato a riposo - Pensione integrativa - Domanda di riliquidazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Principio espresso in fattispecie di rapporto di pubblico impiego conclusosi anteriormente al 30 giugno 1998 e di domanda introdotta dopo del 15 settembre 2000.
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559983-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI

Le controversie promosse da ex dipendenti di ente pubblico previdenziale erogante un trattamento integrativo in aggiunta alla pensione (nella specie, l'INPS), ed aventi per oggetto la riliquidazione di tale trattamento integrativo con l'inclusione nello stesso di competenze retributive non conteggiate (cosiddetta "clausola oro"), sono devolute - se attinenti a questioni sorte in un periodo antecedente al 30 giugno 1998 (discrimine temporale per il trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di pubblico impiego ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998) - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di pubblico impiego, essendo le stesse relative a pretese di natura sostanzialmente retributiva. A tal fine resta irrilevante, ancorché il giudizio sia stato instaurato successivamente, il riferimento alla data del 15 settembre 2000 contenuto nell'art. 45, diciassettesimo comma del D. Lgs. N. 80 - ora art. 69 settimo comma del D.Lgs. 165 del 2001 - che non pone un limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Legge 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)