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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 9255 del 07/05/2015 (Rv. 635283 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE | Condizioni stabilite dal giudice dell'esecuzione - Rispetto - Necessità - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635283-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE

In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonchè dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)