Sez. 4 - , Sentenza n. 37795 del 21/09/2021 Ud. (dep. 21/10/2021) Rv. 281952 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. – Privata dimora – Integrazione - Luoghi di lavoro – Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)