Sez. 5, Sentenza n. 34475 del 21/06/2018 Ud. (dep. 20/07/2018) Rv. 273633 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Reato di cui all'art.624-bis cod. pen. - nozione di privata dimora - Presupposti - Fattispecie realtiva a studio legale in orario notturno.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del furto commesso di notte all'interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello "ius excludendi alios", dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)