Sez. 1, Sentenza n. 2099 del 14/02/2001 (Rv. 543833 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Genitore esercente potestà su figlio minore - Domanda di autorizzazione ad intervenire nell'atto di costituzione di società per conto del minore - Autorizzazione del giudice tutelare - Reclamo del P.M. - Rigetto da parte del tribunale - Ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di rigetto - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
I provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., soltanto qualora presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale illegittimità od ingiustizia comporterebbe, per le parti, un pregiudizio definitivo ed irreparabile, ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla richiamata norma costituzionale. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento con il quale il tribunale abbia rigettato il reclamo (proposto dal P.M.) avverso un decreto del giudice tutelare che autorizzava il genitore esercente potestà sul figlio minore al compimento degli atti necessari alla costituzione di una società cui il minore stesso avrebbe partecipato, non statuendo il detto provvedimento su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, e non essendo idoneo ad incidere sullo "status" del minore stesso, bensì tendendo unicamente a tutelare, in sede amministrativa ed ordinatoria, l'interesse di quegli, accertandone l'opportunità dell'acquisto della qualità di imprenditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)