Sez. U, Sentenza n. 15603 del 10/12/2001 (Rv. 551000 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Delibera della Giunta municipale - Di autorizzazione a ricorrere per cassazione - Deliberazione successiva alla proposizione del ricorso - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Efficacia sanante della delibera autorizzativa - "Ex tunc" - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dal Sindaco in rappresentanza del Comune, non resta esclusa per il fatto che la deliberazione della Giunta municipale, autorizzativa di tale impugnazione, sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, posto che detta autorizzazione può intervenire, con effetto sanante "ex tunc", fino all'udienza di discussione della causa. (Nella specie l'autorizzazione della Giunta era stata deliberata anteriormente alla notifica del controricorso e depositata in cancelleria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)