Sez. 3, Sentenza n. 20820 del 26/09/2006 (Rv. 593589 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Delibera della Giunta municipale di autorizzazione a ricorrere per cassazione successiva alla proposizione del ricorso - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Efficacia sanante "ex tunc" della delibera autorizzativa - Autorizzazione della giunta al sindaco di un comune a resistere ad una domanda senza limitazioni al solo primo grado - Estensione dell'efficacia rispetto alle impugnazioni proponibili contro le decisioni sfavorevoli di primo e secondo grado - Legittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dal Sindaco in rappresentanza del Comune, non resta esclusa per il fatto che la deliberazione della Giunta municipale, autorizzativa di tale impugnazione, sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, posto che detta autorizzazione può intervenire, con effetto sanante "ex tunc", fino all'udienza di discussione della causa. Peraltro, l'autorizzazione a resistere a una domanda, rilasciata dalla giunta municipale al sindaco senza alcuna limitazione al solo giudizio di primo grado, abilita quest'ultimo implicitamente anche alla proposizione dell'appello e del ricorso per cassazione ove il giudizio abbia avuto un esito sfavorevole al Comune.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)