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Sez. 1, Sentenza n. 5127 del 04/06/1996 (Rv. 497947 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune - Competenza della Giunta municipale in via d'urgenza ex art.140 del R.D. n.148 del 1915 - Mancata ratifica della delibera autorizzativa - Conseguenze - Competenza della Giunta municipale in via ordinaria ex art. 35 della legge n. 142 del 1990 - Nuova delibera di autorizzazione - Efficacia sanante - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497947-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

Il principio per cui la autorizzazione a stare in giudizio, in quanto condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico, può intervenire anche nel corso del procedimento con effetto sanante delle irregolarità inficianti la fase precorsa del procedimento, comporta che qualora nel vigore dell'art. 140 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (T.U. delle leggi comunali e provinciali) la Giunta municipale, esercitando in via d'urgenza le competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. citato, abbia autorizzato il Sindaco ad opporsi in giudizio a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune, la mancata ratifica da parte dell'organo competente, se rende inefficace la suddetta autorizzazione, non impedisce alla Giunta, divenuta competente ad emetterla non più in via sostitutiva ma in via ordinaria, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 (sul nuovo ordinamento delle autonomie locali) di adottare validamente una nuova deliberazione di resistenza in lite, con effetto sanante delle precedenti irregolarità, tenuto anche conto che, in ogni caso, la nuova attribuzione di competenza in materia, riguardando una fattispecie ancora "in fieri" alla data di entrata in vigore delle nuove norme, ha fatto venir meno la necessità della ratifica rendendo definitivamente efficace l'autorizzazione deliberata in precedenza dallo stesso organo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)