Sez. 2, Sentenza n. 1814 del 20/03/1982 (Rv. 419655 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - MANDATO A COMPARIRE - OBBLIGO DI RITRASFERIRE AL MANDANTE IL BENE ACQUISTATO - ART. 2932 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - MANDATO A COMPARIRE - OBBLIGO DI RITRASFERIRE AL MANDANTE IL BENE ACQUISTATO - ART. 2932 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. - dato il tenore di tale norma, che prevede l'obbligazione assunta da un soggetto "di concludere un contratto" e la possibilità di sanzionare nella sentenza costitutiva il diritto non trasferito malgrado l'assunta obbligazione (primo comma), includendo tra i contratti suscettibili di esecuzione in Forma specifica quelli aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la Costituzione o il trasferimento di altro diritto (secondo comma) - deve ritenersi consentito non solo per il preliminare di vendita, bensì pure per il mandato a comprare, poiché anche da questo sorge l'Obbligo, in capo al mandatario, di ritrasferire il bene acquistato al mandante. (V 4649/80, mass n 408472).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)