Sez. 1, Sentenza n. 4649 del 17/07/1980 (Rv. 408472 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DISCIPLINA EX ART 2932 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA COOPERATIVA PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA ASSEGNARE AI SOCI - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DISCIPLINA EX ART 2932 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA COOPERATIVA PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA ASSEGNARE AI SOCI - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
Il ricorso al rimedio previsto dall'art 2932 cod civ deve ritenersi consentito non solo nell'ipotesi di contratto preliminare, ma anche in relazione a qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga la obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la Costituzione di un diritto, sia che si tratti di un negozio unilaterale, sia che si tratti di un atto o di un fatto dai quali detto Obbligo possa sorgere ex lege. Ne consegue che la domanda di esecuzione specifica ai sensi dell'art 2932 cod civ puo essere proposta anche nei confronti di una societa cooperativa che abbia per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, nell'ipotesi in cui l'Obbligo di prestare il proprio consenso al trasferimento della proprieta degli alloggi sorge con riferimento allo status di socio consacrato nell'atto costitutivo della societa e diviene attuale attraverso una attivita successiva (prenotazione), con la quale si accerta la realizzazione dei presupposti concreti per l'assegnazione, si individua l'alloggio e il relativo corrispettivo, e si rende dovuto l'atto traslativo a favore del socio assegnatario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)