Sez. 1, Sentenza n. 5977 del 13/07/2016 Cc. (dep. 08/02/2017) Rv. 269185 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. - Divieto di scambiare oggetti - Applicabilità a tutti i detenuti appartenenti al medesimo o a diversi gruppi di socialità - Irrilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime detentivo differenziato, la prescrizione prevista dall'art. 41-bis, comma secondo quater, lett. f), secondo periodo, ord. pen., che impone all'Amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità per i detenuti di scambiare oggetti tra loro, riguarda tutti i detenuti a prescindere se appartenenti al medesimo o a diversi gruppi di socialità.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)