Sez. L, Sentenza n. 8719 del 17/07/1992 (Rv. 478250 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Dipendente da farmacia gestita da aziende comunali - Svolgimento delle mansioni di direttori - Diritto alla qualifica corrispondente Sussistenza - Condizioni - Previsioni del concorso pubblico per la nomina a tale qualifica - Influenza - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione
La disposizione dell' art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che prevede l'acquisizione della qualifica superiore a seguito allo svolgimento delle corrispondenti mansioni per il periodo di tempo stabilito dalla legge, opera, ai sensi dell'art. 37 della stessa legge, anche per il dipendente da farmacia gestita da azienda comunale, assegnato alle mansioni di direttore; l'applicazione di tale principio non è preclusa dalla preesistente norma dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968 n. 475, che prevede il sistema del concorso pubblico per la nomina del farmacista direttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2203, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 10, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)