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Sez. L, Sentenza n. 1276 del 02/04/1977 (Rv. 384963 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - CASSE MUTUE FUSE NELL'INAM - GESTIONE DI FATTO DELL'ASSICURAZIONE - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA - CONSEGUENZE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - ALLE CASSE MUTUE - EFFETTO LIBERATORIO - LIMITI - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA CONTRARIA DELL'INAM - ASSISTENZA DEI LAVORATORI DA PARTE DELLE CASSE MUTUE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384963-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - CASSE MUTUE FUSE NELL'INAM - GESTIONE DI FATTO DELL'ASSICURAZIONE - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA - CONSEGUENZE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - ALLE CASSE MUTUE - EFFETTO LIBERATORIO - LIMITI - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA CONTRARIA DELL'INAM - ASSISTENZA DEI LAVORATORI DA PARTE DELLE CASSE MUTUE - IRRILEVANZA.*

Nell'ambito dell'Assicurazione generale obbligatoria di cui e gestore l'INAM, la gestione di fatto della medesima da parte delle casse mutue ed enti similari fusi nell'INAM per effetto dell'art 38 della legge 11 gennaio 1943, n 138, e dell'art 1 del RD 6 maggio 1943, n 400, costituisce una manifestazione dell'Esercizio, esplicito o implicito, da parte dell'ente pubblico della propria autonomia organizzativa in tal senso: pertanto, il versamento dei contributi relativi all'Assicurazione di malattia effettuato ai detti enti e casse mutue e riferibile all'INAM ed e, di conseguenza, liberatorio per i soggetti obbligati soltanto se risulti, nei singoli casi, che l'istituto non abbia manifestato una volonta contraria, disponendo che il versamento dei contributi dovesse essere effettuato direttamente all'istituto medesimo in correlazione all'intento di fornire direttamente l'assistenza di malattia ai lavoratori interessati; se, invece, tale volonta contraria sussiste, il versamento dei contributi agli enti e alle casse mutue in questione non e piu liberatorio per le imprese obbligate, non rilevando in contrario che la cassa od ente, incorporato nell'INAM, abbia assistito i lavoratori anche dopo la manifestazione dell'anzidetta volonta contraria dell'istituto. (V 1264/67; (V 66/76, mass n 378690).*

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Regio Decr. 06/05/1943 num. 400 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)