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Sez. L, Sentenza n. 1560 del 13/03/1979 (Rv. 397903 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - RECESSO ANTICIPATO DA UN RAPPORTO A TERMINI - DANNO CAGIONATO AL PROFESSIONISTA - RISARCIMENTO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397903-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - RECESSO ANTICIPATO DA UN RAPPORTO A TERMINI - DANNO CAGIONATO AL PROFESSIONISTA - RISARCIMENTO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

Il risarcimento del danno cagionato dal recesso anticipato del cliente da un rapporto d'opera professionale cui sia stato apposto un termine finale deve essere liquidato secondo i criteri generali di cui agli artt 1223 e seguenti cod civ, esso si concreta nella mancata percezione da parte del professionista dei compensi che gli sarebbero spettati durante il periodo corrente fra la data della anticipata cessazione del rapporto e quella della scadenza contrattuale, con l'eventuale detrazione dell'importo dei lucri che egli si sia procurato o avrebbe potuto procurarsi con l'uso della ordinaria diligenza dopo la cessazione del rapporto, secondo quanto risulta dalla prova che al riguardo grava sul cliente, trattandosi di fatti modificativi della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)