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Sez. L, Sentenza n. 7606 del 12/07/1995 (Rv. 493245 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE | Anticipato rispetto al termine di durata massima - Risarcimento del danno conseguente - Liquidazione - Criteri - Disciplina ex art. 1227 cod. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1995-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493245-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE

Nell'ipotesi di rapporto d'opera professionale al quale sia stato apposto un termine finale (inteso unicamente a determinare la durata massima del rapporto), il risarcimento del danno cagionato dal recesso anticipato del cliente deve essere liquidato secondo i criteri generali di cui agli artt. 1223 e segg. cod. civ., avuto riguardo alla peculiarità del rapporto - di carattere fiduciario - ed alle singole clausole di esso; in particolare, pur potendo il danno concretarsi nella mancata percezione, da parte del professionista, dei compensi che gli sarebbero spettati durante il periodo compreso fra la data della anticipata cessazione del rapporto e quella della sua scadenza contrattuale, è compito del giudice procedere ex officio all'accertamento di tutti i fattori causali del pregiudizio subito dal professionista e dell'eventuale concorso di colpa del medesimo, rilevante ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Compete invece al debitore provare i danni (ex art. 1227, secondo comma, cod. civ.) che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)