Sez. 2, Sentenza n. 25238 del 29/11/2006 (Rv. 593826 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Recedibilità "ad nutum" - Inderogabilità - Esclusione - Apposizione convenzionale di un termine di durata - Idoneità ad integrare deroga pattizia - Sussistenza - Conseguenze in caso di recesso senza giusta causa - Diritto al compenso per l'intera durata convenuta.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE
In tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, la previsione della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente contemplata dall'art. 2237, comma primo, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto; l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, non essendo a tal fine necessario un patto specifico ed espresso; pertanto, poichè in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)