Sez. 3, Sentenza n. 921 del 30/03/1971 (Rv. 350835 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - LIMITI DI APPLICABILITA - PERSONE TRASPORTATE A TITOLO CONTRATTUALE OD AMICHEVOLE - INAPPLICABILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - LIMITI DI APPLICABILITA - PERSONE TRASPORTATE A TITOLO CONTRATTUALE OD AMICHEVOLE - INAPPLICABILITA.*
Le Disposizioni contenute nell'art 2054 cod civ sulla presunzione di responsabilita a carico del proprietario dell'autoveicolo, (oltre che a carico del conducente) si riferiscono ai danni riportati, in dipendenza della circolazione del veicolo, da terzi utenti della strada e non anche ai danni sofferti dalle persone trasportate, a titolo contrattuale o amichevole, dal veicolo stesso) (V 3782'69, mass n 344068' 3322'69, mass n 343372' 2367'69, mass n 341807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)