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Sez. 5 - , Sentenza n. 25225 del 14/07/2020 Ud. (dep. 07/09/2020) Rv. 279463 - 02

NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Imputato non detenuto - Collaboratore di giustizia - Elezione di domicilio obbligatoria presso il Servizio centrale di protezione – Revoca del programma - Conseguenze – Inidoneità sopravvenuta dell’elezione di domicilio – Assenza di nuova elezione - Notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. - Legittimità.
Stato
decisa il 2020-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279463-02

NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di notificazioni all'imputato collaboratore di giustizia, la revoca del programma di protezione comporta il venir meno della domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione, a decorrere dalla data in cui il provvedimento è portato a conoscenza del destinatario, con conseguente inidoneità sopravvenuta dell'elezione; sicché, in virtù del carattere volontaristico della collaborazione e, dunque, dell'elezione di domicilio, grava sul collaboratore revocato un onere di comunicazione all'autorità giudiziaria procedente e, in assenza di nuova elezione, è legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)