Sez. 1 - , Sentenza n. 30040 del 22/09/2020 Cc. (dep. 29/10/2020) Rv. 279734 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Procedimento relativo a collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione - Mancata proroga del programma di protezione e sua “capitalizzazione” - Mantenimento dell'elezione di domicilio presso il servizio centrale di protezione - Competenza del giudice di sorveglianza di Roma - Sussistenza.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
Nei procedimenti di sorveglianza relativi a collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione di cui al d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nel caso in cui detto programma non sia stato prorogato e si sia proceduto alla sua "capitalizzazione", la competenza a provvedere spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza di Roma qualora il condannato abbia formalmente mantenuto il domicilio presso il Servizio Centrale di Protezione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies com. 8, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)