Sez. L, Sentenza n. 546 del 21/01/1999 (Rv. 522494 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Personale addetto al trasporti di persone e di merci - Mansioni discontinue per legge - Superamento del normale orario giornaliero contrattuale svolto fuori sede con godimento dell'indennità di trasferta - Diritto al compenso per lavoro straordinario - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
Non è in contrasto con l'art. 2108 cod. civ. l'interpretazione del giudice di merito il quale - affermata la natura retributiva dell'indennità di trasferta goduta dall'autista per l'attività svolta fuori sede eccedente l'orario giornaliero contrattuale - aveva escluso che competesse, per la stessa attività, il diritto al compenso per lavoro straordinario, poiché la disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista da detta norma, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, mentre non è estensibile al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo. (Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 65 del CCNL degli addetti al settore terziario)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 10/09/1923 num. 1955, Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)