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Sez. L, Sentenza n. 729 del 24/01/1997 (Rv. 502002 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Autista addetto alla distribuzione di merci ai clienti - Mansioni discontinue per legge - Riconoscimento contrattuale di compenso con maggiorazione delle ore oltre un certo limite - Prova gravante sul lavoratore - Destinazione di tutto il tempo trascorso fuori dell'azienda ad attività e non a riposo - Necessità.
Stato
decisa il 1997-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502002-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoratore avente le mansioni di autista addetto alla distribuzione di merci ai clienti, per il quale, in deroga alla previsione di tale lavoro come discontinuo da parte della tabella di cui al R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, sia convenzionalmente prevista la compensabilità, con la maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario, delle ore di lavoro eccedenti un limite prefissato (nella specie otto giornaliere, per cinque giorni alla settimana), se reclama la retribuzione per ore aggiuntive facendo riferimento all'ora di inizio e di cessazione dell'attività, ha l'onere di provare che tutto il tempo trascorso fuori dell'azienda sia stato dedicato ad attività - comprendendo in questa anche i tempi dell'attesa a disposizione del datore di lavoro - e non anche al riposo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)