Sez. 1, Sentenza n. 3085 del 11/04/1990 (Rv. 466624 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREE EDIFICABILI - VALORE VENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREE EDIFICABILI - VALORE VENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Il criterio di Determinazione dell'indennità espropriativa alla stregua del valore venale del fondo, che è previsto dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 ed è applicabile anche alle espropriazioni di aree edificabili disposte ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 16 di tale ultima legge e delle Disposizioni dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385, reintroduttive di analoghe norme in via provvisoria (sentenze Corte cost. N. 5/1980 e n. 223/1983), manifestamente non contrasta con l'art. 42, comma terzo, cost., che consente ma non impone che l'indennità sia determinata in misura inferiore al valore venale, affidandone al legislatore ordinario la concreta determinabilità tra un limite minimo, rappresentato da una apprezzabile e non simbolica compensazione del bene e un limite massimo rappresentato dalla effettiva entità di tale perdita permettendo così che l'indennità possa raggiungere il valore venale. (Conf 789/89, mass n 461809; (Conf 3785/88, mass n 459019; (Conf 2035/87, mass n 451327).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)