Sez. L, Sentenza n. 12508 del 21/09/2000 (Rv. 540339 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Prestazioni - Decadenza processuale ex art. 4 D.L. n. 384/1992 - Rispetto del termine con computo dalla decisione del ricorso amministrativo - Operatività della decadenza - Esclusione - Tardività del ricorso amministrativo o della sua decisione - Ininfluenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Con riferimento alle prestazioni previdenziali cui si applica la cosiddetta decadenza processuale prevista dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992, tale decadenza non opera nel caso di rispetto del termine (annuale o triennale, a seconda delle prestazioni) decorrente dalla comunicazione della decisione nel merito del ricorso amministrativo, anche se il ricorso sia stato tardivamente proposto (con la conseguente facoltà dell'amministrazione di dichiararlo inammissibile o di non provvedere su di esso), oppure se la relativa decisione sia intervenuta oltre i termini previsti dalle leggi di settore.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)