Sez. L, Sentenza n. 11759 del 24/06/2004 (Rv. 573895 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Prestazioni - Termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Decorrenza - Individuazione - Proposizione del ricorso amministrativo dopo la scadenza decennale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Con riferimento alle prestazioni previdenziali cui si applica la cosiddetta decadenza processuale prevista dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970, anche dopo la modifica di cui all'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992, qualora il ricorso non sia proposto o sia proposto tardivamente, cioè successivamente alla scadenza dei termini complessivamente previsti per il procedimento amministrativo, la decadenza opera autonomamente per ciascun rateo, computando il termine a ritroso dalla data di proposizione del ricorso giudiziario, restando irrilevante la proposizione di ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'Inps avvenuta dopo la scadenza dei termini sopraindicati. (Nella specie, relativa a "integrazione" al trattamento minimo dovuta fino al 30 settembre 1983, la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato era avvenuta il 21 gennaio 1999 e la domanda giudiziale era stata proposta il 9 febbraio 1999; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto al trattamento, giacché al momento di presentazione della domanda il termine decennale di decadenza - applicabile alla specie - risultava esaurito, a causa dell'omessa presentazione, nel termine stesso, di ricorsi amministrativi).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)