Sez. 3, Sentenza n. 8374 del 07/04/2009 (Rv. 607692 - 01)
MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI | Obblighi di comportamento del mediatore - Imparzialità - Nozione - Affidamento della parte - Legittimità - Fattispecie in tema di mediazione per la vendita di un immobile privo di certificato di abitabilità.
MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI
In tema di mediazione, il mediatore deve comportarsi in modo da non ingenerare equivoci sulla veridicità delle notizie rilevanti per la conclusione dell'affare, non potendo limitarsi a riferirle senza averne controllato la rispondenza a realtà, dal momento che, anche per effetto della legge 2 marzo 1989, n. 39, chi si rivolge al mediatore per concludere un affare fa legittimo affidamento sul suo dovere di imparzialità, ogniqualvolta egli non sia agente di una sola parte, essendo tenuto a riequilibrare l'asimmetria informativa dell'una parte rispetto all'altra sulla sicurezza e convenienza dell'affare. (Nell'enunciare il suddetto principio, relativo ad un caso in cui la parte venditrice aveva dichiarato, contrariamente al vero, che l'immobile era provvisto del certificato di abitabilità, la S.C. ha precisato che questo, attestando la rispondenza dell'immobile ai requisiti igienici, sanitari e urbanistici e la conformità al progetto approvato ovvero alla concessione in sanatoria, costituisce requisito giuridico essenziale per il legittimo godimento e la commerciabilità del bene, sì che la sua mancanza, pur non impedendo in sé la conclusione del contratto di vendita, può indurre una parte a non ritenere suo interesse obbligarsi alla stipula dell'atto, quanto meno alle condizioni predisposte, anche in considerazione del rischio che l'abitabilità non sia ottenuta).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., DPR 22/04/1994 num. 425 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1759 com. 1, Legge 03/02/1989 num. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)