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Sez. 3, Sentenza n. 10898 del 01/10/1999 (Rv. 530416 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Erronea indicazione della tariffa, ma corretta indicazione della merce - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Esclusione - Evasione superiore al 5 per cento del tributo dovuto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530416-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

La sanzione per irregolare dichiarazione doganale, ai sensi dell'art. 303, comma secondo, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, non è dovuta quando, pur essendo errata l'indicazione del codice della tariffa, il dichiarante abbia comunque indicato con esattezza il tipo di merce in transito. Tale speciale causa di esenzione ha natura generale, e quindi trova applicazione sia nelle ipotesi previste dal comma primo del citato art. 303 (assenza di evasione od evasione inferiore al 5 per cento dell'importo totale del tributo dovuto); sia nelle più gravi ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 303 (evasione superiore al 5 per cento dell'importo totale del tributo dovuto).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)