Sez. 2, Sentenza n. 3657 del 29/10/1975 (Rv. 377861 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - GIUDIZI DI DIVISIONE - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI A CARICO DEL CLIENTE - RIFERIMENTO AL VALORE DELLA QUOTA IN CONTESTAZIONE - OBBLIGATORIETA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - GIUDIZI DI DIVISIONE - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI A CARICO DEL CLIENTE - RIFERIMENTO AL VALORE DELLA QUOTA IN CONTESTAZIONE - OBBLIGATORIETA.*
La norma di cui all'art 6 comma primo, della deliberazione del consiglio nazionale forense 8 maggio 1969, approvata con DM 30 maggio 1969, secondo cui, nei giudizi di divisione, ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa deve essere accertato con riferimento non gia al valore della massa attiva da dividersi, cosi come dispone l'art 12 cod proc civ, ma a quello della quota in contestazione, e di carattere generale ed e, percio, applicabile anche nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, in quanto il secondo comma del citato art 6 fa salva nei confronti di quest'ultimo, soltanto la possibilita di tener conto del valore effettivo della controversia, qualora questo risulti manifestamente diverso da quello presunto, senza menzionare alcuna altra deroga al principio affermato nel precedente comma. (Conf 1224/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, DM 30/05/1969 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)