Sez. 5, Sentenza n. 1272 del 06/11/1967 Ud. (dep. 07/12/1967) Rv. 106272 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - RAPPORTO DI DIPENDENZA DAI MOTIVI PRINCIPALI - NOZIONE - CONSEGUENZE - MOTIVI PRINCIPALI PER CAPO DI SENTENZA DIVENUTO COSA GIUDICATA - MOTIVI AGGIUNTI - INAMMISSIBILITA. *
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - RAPPORTO DI DIPENDENZA DAI MOTIVI PRINCIPALI - NOZIONE - CONSEGUENZE - MOTIVI PRINCIPALI PER CAPO DI SENTENZA DIVENUTO COSA GIUDICATA - MOTIVI AGGIUNTI - INAMMISSIBILITA. *
In tema di motivi aggiunti in Cassazione, esiste un rapporto di dipendenza dei motivi aggiunti rispetto a quelli principali; diversamente la distinzione fra l'una e l'altra specie di motivi, e la previsione di termini diversi per proporli, non avrebbero senso e giustificazione. Tale rapporto importa che, se i motivi principali non sono consentiti dalla legge o sono manifestamente infondati, la conseguente inammissibilita si estende automaticamente a quelli aggiunti, a prescindere dalla legittimita e dalla fondatezza di questi ultimi; quindi i motivi aggiunti presuppongono non solo i motivi principali, bensi la valida presentazione di questi ultimi. Il rapporto in parola non toglie, pero, sotto il profilo del contenuto, qualsiasi autonomia ai motivi aggiunti, nel senso che non e richiesto che gli stessi debbano limitarsi all'illustrazione o allo svolgimento dei motivi principali, poiche essi possono riguardare doglianze trascurate da questi ultimi sempre che le doglianze stesse si ricolleghino ad un capo di sentenza impugnato espressamente con la dichiarazione di ricorso, o che resta delimitato nel suo ambito dai motivi principali, e che, comunque, abbia formato oggetto di questi ultimi. (nella specie, si e esclusa l'ammissibilita dei motivi aggiunti in un caso in cui i motivi principali concernevano un capo di sentenza per il quale si doveva ritenere sopravvenuto il giudicato per la mancata impugnazione di detto capo in grado di appello). (V 104759, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)