Sez. 3, Sentenza n. 4703 del 19/11/1996 Ud. (dep. 20/05/1997) Rv. 208042 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Allodole imbracate e legate con una cordicella utilizzate nell'esercizio della caccia - Strattonate per farle sollevare in volo e poi ricadere bruscamente - Configurabilità del reato di cui all'art.727 cod.pen. - Ragione.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI
Nei confronti degli animali è consentita ogni attività che non rientri in uno dei divieti specificamente dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n.157 per la "Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; quest'ultima, però, da sola non esaurisce la tutela della fauna stessa, poiché, a seguito della successiva entrata in vigore della legge 22 novembre 1993, n.473, di modifica dell'art.727 cod.pen., la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte che comunque possano determinare il maltrattamento dell'animale utilizzato come richiamo o della stessa preda catturata. Pertanto è configurabile il reato di cui all'art.727 citato quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo e, poi, ricadere bruscamente perché trattenute dal legaccio: tale comportamento integra una sevizia, poiché la sua ripetitività ossessiva viene ad incidere sull'istinto naturale dell'animale stesso, dapprima dandogli la sensazione di poter assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge 22/11/1993 num. 473
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)