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Sez. 1, Sentenza n. 13280 del 07/06/2006 (Rv. 590304 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Indebita percezione di aiuti comunitari - Sanzione amministrativa - Competenza istituzionale - Del Ministero delle politiche agricole - Sussistenza - Della Regione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590304-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di indebito conseguimento di aiuti comunitari, la competenza alla emissione di ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, in base all'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, appartiene al Ministero delle politiche agricole (successivamente denominato Ministero delle Politiche agricole e forestali) e non alla Regione (nella specie la Puglia), anche laddove competano all'ente territoriale l'esame e l'accertamento dell'indebito percepito.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)