Sez. 5, Sentenza n. 24800 del 21/11/2014 (Rv. 633540 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Imposta di registro - Determinazione base imponibile - Valutazione automatica del valore del bene - Terreni con destinazione rurale - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la determinazione automatica del valore del bene è limitata, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ai soli terreni che lo strumento urbanistico inserisce in zona "edificatoria", con esclusione, pertanto, di quelli inseriti in "zona rurale", in quanto sottoposti a rigidi vincoli ed a limitati indici di edificazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)