Sez. 5, Sentenza n. 15475 del 22/07/2005 (Rv. 583275 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Art. 52, quarto comma, ultima parte, del d.P.R. n. 131/1986 - Disciplina - Applicabilità ai terreni aventi destinazione rurale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, la norma di cui all'art. 52, quarto comma, ultima parte, del d.P.R. n. 131 del 1986 - che, ai sensi dell'art. 79, primo comma, dello stesso d.P.R., si applica anche agli atti registrati anteriormente, per i quali non sia intervenuto un accertamento già definitivo - esclude l'operatività del criterio automatico di valutazione quanto ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e non può, pertanto, intendersi riferita anche ai terreni che hanno una destinazione diversa - nella specie, rurale - con un ridotto indice di edificabilità.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)