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Sez. L, Sentenza n. 15348 del 09/08/2004 (Rv. 575308 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Adeguamento automatico in favore dei soli invalidi di guerra ex art. 1 legge n. 656 del 1986 - Applicabilità agli invalidi civili - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575308-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'adeguamento automatico previsto (con riguardo ad emolumenti specificamente indicati ed in favore dei soli invalidi di guerra) dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 ottobre 1986 n. 656 (modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) non si applica agli invalidi civili, i quali (in coerenza con l'intenzione di riduzione di spesa perseguita dal legislatore) sono totalmente esclusi dall'adeguamento stesso, come risulta dalla espressa previsione del terzo comma del citato art. 1 e come è confermato dall'esame delle successive leggi 21 novembre 1988 n. 508 (il cui art. 2, terzo comma, ha disposto l'aumento dell'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili nella somma di L. 539.000, comprensiva dell'adeguamento automatico predetto) e 10 ottobre 1989 n. 342 (il cui art. 1, previa sostituzione dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 656 del 1986, ha esteso l'adeguamento automatico esclusivamente ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, con esclusione di tutte le altre categorie di invalidi civili).

Riferimenti normativi: Legge 06/10/1986 num. 656 art. 1, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 2 CORTE COST., Legge 10/10/1989 num. 342 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)