Sez. 3, Sentenza n. 9170 del 06/07/1998 Ud. (dep. 05/08/1998) Rv. 211979 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca di precedente beneficio - Ripristino della condizione di fruibilità per la seconda volta - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di due precedenti condanne, la eventuale revoca (con una terza sentenza) del beneficio a suo tempo concesso non ripristina la posizione dell'imputato come quella di chi, avendo ottenuto per una sola volta tale concessione, si troverebbe nella condizione soggettiva di poterne usufruire per la seconda volta, ai sensi dell' art. 164 cod.pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)