Sez. L, Sentenza n. 5342 del 10/08/1983 (Rv. 430258 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La lacuna relativa alla disciplina, nel nuovo rito del lavoro, dell'inattività delle parti, rispetto alla quale il rito ordinario provvede sia per il giudizio di primo grado (artt. 181 e 309 cod. proc. civ.) che per quello di appello (art. 348 cod. proc. civ.), non è colmabile, attese le peculiarità strutturali e funzionali del processo delineato dalla legge n. 533 del 1973, mediante la applicazione analogica delle Disposizioni citate. In particolare, nel giudizio di appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro - mentre è escluso che possa configurarsi la prima delle ipotesi considerate dal primo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. (mancata Costituzione dell'appellante fino alla prima udienza davanti all'istruttore), non essendo prevista la figura del giudice istruttore e realizzandosi la proposizione dell'impugnazione e la Costituzione dell'appellante con il deposito del ricorso - non può trovare applicazione la disposizione relativa alla seconda situazione prevista dallo stesso primo comma dell'articolo citato (mancata comparizione alla prima udienza davanti all'istruttore dello appellante già costituito), in quanto il rinvio della causa ad una nuova udienza non avrebbe giustificazione diversa dall'assenza dello appellante e, pertanto, infrangerebbe il divieto delle udienze di mero rinvio, ne consegue che, ove l'appellante non comparisca alla udienza di discussione, il collegio deve decidere nel merito la impugnazione, e non già rinviare la causa ad una prossima udienza o pronunciare immediatamente l'improcedibilità del gravame. (Conf 1884/82, mass n 419727).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)