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Sez. 2, Sentenza n. 3036 del 06/02/2009 (Rv. 606588 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Rispetto delle distanze legali delle costruzioni rispetto al confine - Fondi finitimi - Nozione - Norme sulle distanze - Applicabilità anche ai fondi vicini - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606588-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In materia di rispetto delle distanze legali delle costruzioni rispetto al confine, la nozione di fondi finitimi è diversa da quella di fondi meramente "vicini", dovendo per fondi finitimi intendersi quelli che hanno in comune, in tutto o in parte, la linea di confine, ossia quelli le cui linee di confine, a prescindere dall'essere o meno parallele, se fatte avanzare idealmente l'una verso l'altra, vengono ad incontrarsi almeno per un segmento; ne consegue che non possono essere invocate le norme sul rispetto delle distanze ove i fondi abbiano in comune soltanto uno spigolo o i cui spigoli si fronteggino pur rimanendo distanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 876, Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)