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Sez. 2, Sentenza n. 4255 del 03/07/1980 (Rv. 408126 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - VITI E SIEPI VIVE - SIEPI DI PITTOSPORO - DISTANZA DI UN METRO DAL CONFINE EX ART 892, SECONDO COMMA, COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408126-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - VITI E SIEPI VIVE - SIEPI DI PITTOSPORO - DISTANZA DI UN METRO DAL CONFINE EX ART 892, SECONDO COMMA, COD CIV - INAPPLICABILITA.*

Il principio secondo cui le siepi, quando siano formate di alberi che, isolatamente considerati, siano di alto o medio fusto, debbono osservare non gia la distanza di mezzo metro dal confine, bensi quella maggiore di un metro prevista dal secondo comma dell'art 892 cod civ, non e applicabile alle siepi di pittosporo, poiche tale pianta e un arbusto, e, come tale, rientra nelle previsioni dell'art 892, primo comma, n 3, cod civ, che impongono il rispetto di una distanza di mezzo metro dal confine, quale che sia in concreto l'altezza degli arbusti. (V 2084/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)