diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3227 del 15/04/1997 (Rv. 503692 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Commisurazione all'indennità di esproprio - Art. 5 legge 359 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Interesse legale sul valore venale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503692-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

L'indennità per l'occupazione d'urgenza preordinata all'esecuzione di un'opera pubblica, che comporta la costituzione di una servitù sul fondo occupato, va commisurata al valore venale del bene, e non ad una percentuale da ragguagliarsi all'indennità di asservimento, non essendovi ragione di operare una limitazione in presenza di un'occupazione totale del bene asservito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)