Sez. 5, Sentenza n. 19237 del 07/11/2012 (Rv. 624218 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Qualificazione dell'attività svolta dal contribuente come attività d'impresa - Considerazione della professionalità dell'attività - Sufficienza - Valutazione - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
Spetta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata, la qualificazione dell'attività svolta dal contribuente come attività d'impresa, tenendo presente che la nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 51 del d.P.R. 917/1986 intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde dal requisito organizzativo, esigendo soltanto che l'attività svolta sia contrassegnata dalla professionalità abituale. (Nella specie, la sentenza di merito ha qualificato l'attività svolta dal contribuente come attività di gestione di un residence, facendo leva su una serie di elementi di fatto, quali: la fornitura e conteggio del consumo dell'energia elettrica; pulizia e manutenzione degli spazi comuni e, sia pure eventualmente, delle singole unità del villaggio turistico in questione; fornitura del servizio di portierato e di segreteria; forme di pubblicità compiute; continui contatti con gli aspiranti affittuari; ripetute operazioni di consegna e di restituzione dei locali; assiduo controllo delle presenze; modalità di redazione degli accordi intercorsi con i conduttori, che indicavano il numero dei posti letto, e non già la singola unità immobiliare. La S.C., nel confermare la sentenza impugnata ha affermato il principio su esteso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)