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Sez. 5, Sentenza n. 27211 del 20/12/2006 (Rv. 594646 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Impresa commerciale - Nozione tributaristica - Distinzione dalla nozione civilistica - Requisiti - Organizzazione dell'attività - Necessità - Esclusione - Professionalità ed abitualità - Necessità - Sussistenza - Accertamento - Giudizio di fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di vendita di mobili di antiquariato.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594646-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

La nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce invece elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva. L'accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, in ordine alla riconducibilità della cessione di un bene all'esercizio di un'attività di commercio posta in essere nell'esercizio abituale e professionale di un'impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce poi un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, era stato accertato che il contribuente, dopo aver acquistato mobili di antiquariato per un rilevante controvalore, li aveva rivenduti senza adempiere gli obblighi di dichiarazione: la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva dedotto l'esistenza del requisito della professionalità e dell'abitualità dell'attività in base alla rilevanza dell'investimento compiuto mediante l'acquisto dei mobili, alla pluralità degli acquirenti ed alla circostanza che il contribuente non era stato in grado di identificarli).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)